Approvato protocollo nazionale per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro
E’ stato siglato, il 6 aprile scorso, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro. La vaccinazione potrà essere somministrata, su base esclusivamente volontaria, in azienda da parte di operatori sanitari adeguatamente formati ed eseguita in locali idonei.
In alternativa, i datori di lavoro potranno ricorrere a strutture sanitarie private o dell’INAIL.
Obblighi e costi per le aziende
I protocolli del 6 aprile 2021, frutto del lavoro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute e del confronto tra le Parti sociali, rappresentano la cornice giuridica che regolerà l’adozione di misure di sicurezza anti-contagio in azienda nei prossimi mesi. In particolare, il protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda. Cosa prevede? Quali obblighi e costi comporta per aziende e studi professionali?
Nell’ambito della più ampia azione di prevenzione e lotta al contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, il Protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda punta al coinvolgimento delle realtà produttive presenti sull’intero territorio nazionale al fine di concorrere alla rapida realizzazione della campagna vaccinale.
Le imprese potranno sostenere, in ossequio alle indicazioni fornite dal Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, la campagna vaccinale in atto in due modalità:
- Direttamente, offrendo gli spazi aziendali dislocati nei diversi territori come punti di vaccinazione aggiuntivi e impegnandosi alla vaccinazione diretta del personale consenziente;
- Indirettamente, attraverso il ricorso a strutture sanitarie private.
Analizziamo le due opzioni, con una doverosa premessa.
Costituisce parte integrante del Protocollo in esame il documento recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Il documento è stato adottato dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS[1]CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021.
Ad esso, in aggiunta a tutte le altre prescrizioni e indicazioni adottate dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, dovranno attenersi i datori di lavoro per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Vaccinazione diretta negli spazi aziendali
L’iniziativa di vaccinazione è rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega all’azienda, nonchè ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa. La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto somministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
I datori di lavoro interessati, indipendentemente dalla forza lavoro occupata, devono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. L’iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.
Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, come integrato dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 6 aprile 2021, pur considerando la specifica realtà aziendale nonchè le particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nei Protocolli di settore.
Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, propongono il piano aziendale di vaccinazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.
E’ invece a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti:
- La fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi);
- La messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
Il Protocollo sottolinea in più occasioni la natura volontaria dell’adesione all’iniziativa di vaccinazione aziendale. Le procedure avviate per la raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere gestite non solo nel pieno rispetto della scelta volontaria del lavoratore, ma anche delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte, avendo cura di evitare ogni forma di discriminazione.
Importante è il supporto fornito dal medico competente. Al medico competente spetta:
- Informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
- Acquisire il consenso informato dei vaccinandi;
- Effettuare il triage preventivo relativo allo stato di salute;
- Registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
Il tutto tutelando la riservatezza dei dati dei lavoratori.
Il vaccino viene somministrato da operatori sanitari secondo le prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.
Ricorso a strutture sanitarie private o dell’INAIL
In alternativa alla vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono rivolgersi a strutture sanitarie private.
A tal fine, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico.
Resta sempre a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti la fornitura dei vaccini.
I datori di lavoro che, in base alle previsioni del T.U. della sicurezza sul lavoro (articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.
Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.
La struttura è tenuta a curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
E’ possibile effettuare il vaccino in orario di lavoro?
Si, il tempo necessario per la vaccinazione eseguita in orario di lavoro è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
Chi esegue il vaccino è correttamente formato?
Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL.
Scudo penale per i vaccinatori
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari somministratori quando l’uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
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Il nostro Sindacato Datoriale che è sempre al fianco del datore di lavoro per ogni sua esigenza ha stretto una collaborazione con la GR Medical per la medicina del lavoro e di consegnuenza saremo al fianco delle aziende anche per il protocollo nazionale della vaccinazione sui luoghi di lavoro.
Appena avremo notizie certe sulle modalità operative e i costi vi aggiorneremo per partire con la campagna di vaccinazione all’interno della tua azienda.
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