Novità del D.Lgs. 102/2020
Il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 ha introdotto nuovi adempimenti per le aziende che utilizzano sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata nonché di quelle classificate come estremamente preoccupanti nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, ovvero quelle sostanze aventi frasi di pericolo REACH H340, H350 (H350i) e H360 (H360D, H360FD, H360Df, e H360Fd).
Novità e prescrizioni
Le aziende già attive al 28/08/2020 autorizzate alle emissioni, che siano esse convogliate o diffuse, dovranno trasmettere all’Autorità competente entro il 28/08/2021 una relazione finalizzata alla sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata nonché di quelle classificate come estremamente preoccupanti.
La relazione dovrebbe evidenziare l’analisi sulla disponibilità di sostanze alternative (considerando i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione) da utilizzare in sostituzione di quelle elencate in precedenza non appena sia tecnicamente ed economicamente possibile.
Per dimostrare l’adempimento alle nuove misure, si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti che emettono tali sostanze, di inviare ogni 5 anni la relazione all’autorità competente.
Non esistono indicazioni specifiche ministeriali circa i contenuti della relazione, tuttavia anche alla luce della comunicazione presenti sui siti delle Province si evince che:
- le relazioni firmate dal Legale Rappresentante dell’Azienda, devono essere inviate, tramite PEC, alla Provincia e all’ ARPA di competenza;
- nella relazione occorre indicare il dettaglio delle sostanze impiegate, la classificazione di ciascuna e la descrizione delle fasi produttive in cui sono impiegate , oltre alla fattibilità di una sostituzione con altre sostanze;
- nella relazione deve, altresì, essere analizzata la disponibilità di alternative, considerandone i rischi ed esaminata la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sostituzione, indicando modalità e tempistiche necessarie ove si avesse riscontro positivo di fattibilità.
Esclusioni
Le indicazioni riportate nel paragrafo precedente NON SI APPLICANO alle aziende che sono autorizzate per le attività “scarsamente rilevanti” (art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06), quali a titolo di esempio:
- Lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari;
- Lavorazione e trattamento di materiali metallici;
- Falegnamerie;
- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- Trasformazione di materie plastiche;
- Essiccazione di cereali e semi;
- Impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e conglomerati bituminosi.
Tuttavia si specifica che se in tali impianti autorizzati in via generale AVG secondo l’art. 272, ci fossero sostanze classificate o riclassificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata nonché di quelle classificate come estremamente preoccupanti, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione ordinaria alle emissioni (ad es. A.U.A.) entro il 21/08/2023 (o entro tre anni dalla riclassificazione della sostanza).
Cosa occorre fare?
Le aziende che non ricadono nelle esclusioni indicate, dovrebbero da subito verificare se nel proprio ciclo produttivo siano presenti le sostanze pericolose oggetto della presente informativa, esaminando le schede di sicurezza dei singoli prodotti in uso.
In caso affermativo occorrerà quindi compilare e inviare le indicazioni richieste dalla Normativa.
Lo staff dell’ABC Servizi partner di Federdat Nord Ovest è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito e per esservi di supporto.
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